L'attività di counseling in Italia è disciplinata dalla legge n. 4/2013 per le professioni non organizzate in ordini professionali. Non esiste una legge specifica che regoli la professione in modo esclusivo, ma ci sono standard definiti dalle associazioni professionali, tra cui requisiti minimi per l’abilitazione, l'obbligo di seguire codici deontologici, svolgere formazione continua e avvalersi di certificazioni private. Dal 1° gennaio 2025, la professione ha un codice ATECO dedicato (88.99.01) per una maggiore chiarezza e legittimazione.
n Attività professionale: il counseling è considerato un'attività di consulenza sul benessere e la qualità della vita, distinta da professioni regolamentate come quella dello psicologo.
n Requisiti formativi:
counselor A.N.Co.Re.: laurea (o diploma di scuola secondaria superiore quinquennale se supportata da esperienza lavorativa continuativa di almeno 60 mesi in ambiti sociali, aziendali o educativi) + percorso formativo triennale di 980 ore + esame di abilitazione per iscrizione Elenco Italiano dei Counselor Relazionali.
n Partita IVA: è necessario aprire una Partita IVA per l'attività di consulenza, utilizzando il codice ATECO 88.99.01 (altre attività di assistenza sociale non residenziale).
n Contratto d'opera: l'attività deve essere svolta come professionista autonomo, tramite un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.
n Associazioni professionali: la legge n. 4/2013 assegna alle associazioni professionali il compito di definire standard formativi, vigilare sulla condotta dei soci e promuovere la formazione continua.