RIFLESSIONI SUI BABY INFLUENCERS
Pubblicato in Parent Counseling · Venerdì 20 Feb 2026 · 4:15
Sul tema dell’uso dei dispositivi digitali da parte dei minori, la sensibilità pubblica si è (finalmente) recentemente affinata, grazie alla pressione scientifica che ha segnalato i danni alla salute di bambini e ragazzi e la regolamentazione normativa è una prospettiva più vicina.
Nella considerazione dell’impatto sulla crescita derivante dalla esposizione e dall’accesso a smartphone e social, resta una enorme voragine minacciosa, lasciata senza presidio alcuno, che cresce a dismisura come il mercato multimiliardario che produce a incrementa: il fenomeno dei baby influencer.
Trattasi di minori, spesso bambini in piena infanzia, che diventano vere e proprie star dei social, a volte con milioni di followers, costantemente esposti su profili gestiti dai loro genitori.
Un mercato tutt’altro che occulto che inspiegabilmente è senza attenzione, né da parte della giurisprudenza (se non pochissimi casi sporadici), né da parte degli organi istituzionali posti a tutela della salute dei minori.
Una vera e propria commercializzazione dell’infanzia, lasciata alla libera discrezione di genitori che non si rendono conto dei pregiudizi allo sviluppo dei loro figli.
Sono derive sociali che autorizzano le fragilità di adulti che non sono mai diventati responsabili della loro adultità e strumentalizzano il possesso di un figlio come un mezzo di soddisfazione personale, emotiva e materiale.
Profili social e profili di disfunzione educativa importanti.
Il piano normativo italiano, in più d’un intervento, riconosce i minori come soggetti vulnerabili e richiede una tutela rafforzata dei loro dati personali, inclusi foto e informazioni sensibili, e stabilisce che l’uso delle immagini di un minore è consentito solo con il consenso di entrambi i genitori fino alla età di 14 anni (anche in caso di separazione e divorzio) e, successivamente, con il consenso del minore stesso. Riconosce altresì il diritto dei minori all'oblio e alla cancellazione di contenuti che li riguardano pubblicati senza consenso e prevede che la diffusione non autorizzata costituisce violazione sanzionabile.
Sono discipline normative integrate tra il Codice Civile, il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), il Codice Privacy Italiano, la Legge sulla Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, sino ad estendere la legittimazione di questa tutela alla Carta Costituzionale e la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo: si comprende come la tutela legislativa sia dispersiva e non strutturata in una disciplina organica e chiara che possa efficacemente presidiare questa dinamica sociale emergente e fortemente impattante.
Uno dei punti di rilevanza è la connotazione di questo mercato come sfruttamento del lavoro minorile: l’art 32 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea vieta il lavoro minorile.
II Italia il D. Lgs. 977/1967 è la normativa fondamentale che disciplina la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (distinti in bambini, minori di anni 15 o ancora obbligati a scuola e adolescenti, 15-18 anni non più obbligati a scuola), definendo età, orari, riposi, ferie, lavori vietati ai minori e specifiche protezioni sanitarie.
Ma l’ambito considerato è quello industriale e artistico, mentre su quello digitale esiste un vuoto normativo.
La convenzione ILO 138 del 1973 è un trattato dell'Organizzazione internazionale del lavoro che stabilisce l'età minima per l'ammissione al lavoro, puntando all'abolizione progressiva del lavoro minorile e fissando l'età minima generale a 15 anni, ma richiedendo una età minima più alta per lavori pericolosi.
L’art. 602 bis del codice penale prevede il reato di sfruttamento del lavoro minorile, punendo chi utilizza assiste o favorisce il lavoro di un minore in condizioni di abuso.
Il lavoro minorile ai fini della fattispecie penale di sfruttamento è definito come attività lavorativa svolta da un soggetto minore privata della libertà, dignità o salute del minore, eccedente i limiti di età e di orario, sfruttata dal datore di lavoro o da chi ne ha l'effettivo controllo anche senza un contratto formale. In pratica si può considerare lavoro minorile punibile ogni impiego di un minore che lo sottopone a condizioni di abuso, sfruttamento o che ostacola il suo sviluppo fisico, psicologico o educativo.
Ma quanti genitori conoscono questi aspetti di responsabilità?
Le responsabilità derivano dalla informazione e dalla consapevolezza di un ruolo educativo che parte dalla capacità di scelte assennate.
Quanti genitori sanno comprendere che effetto comporta questa deriva mediatica sull’equilibrio psicofisico dei figli?
Nella vita dei bambini diventano protagonisti pubblicazioni, merchandising, visualizzazioni, engagement, reels, hashtag, link affiliati…
E più aumenta la visibilità mediatica, più si offuscano l’infanzia e i suoi bisogni evolutivi.
Anche i suoi diritti.
I diritti involabili dei bambini a essere solo bambini.
